Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i sedici, se aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita fino ad un terzo. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i sedici anni, ma non ancora i diciotto, ma la pena è diminuita fino ad un quarto».